Gli organi collegiali sono organismi di governo e di
gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo
istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate
e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali
scolastici.
Il processo educativo nella scuola si costruisce in
primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce
in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola
vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico
da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali
della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono
sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che
possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti
scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto
significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali
della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle
lezioni.
Consiglio di classe [Visualizza
coordinatori]
Tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due
rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o
un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio d'Istituto [Visualizza
composizione]
Il Consiglio di istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti
del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni,
il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno
dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo
o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente. Di diritto
ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore
dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario
della giunta stessa.
Il Consiglio classe ha il compito di formulare
al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e
didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare
ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo
ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.
Il Consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali
e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il
bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare
i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto,
l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari
alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione
dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché
allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli
di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione
della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia
scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta
il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal
collegio dei docenti.
Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi
alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti,
e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto,
stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi
ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli
edifici scolastici.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto,
fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura
l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale
n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha
il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle
attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da
un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio
dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15
dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati
gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza
con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa,
nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente
esercizio finanziario.
I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso
di assemblee convocate dal dirigente scolastico. Le modalità di elezione
sono state fissate per questo anno scolastico 2001/02 dalla C.M. n.
141 del 24 settembre 2001; in essa, "in attesa della revisione della
disciplina degli organi collegiali della scuola, che armonizzi detto
organismi con la piena attuazione dell'autonomia già attribuita alle
istituzioni scolastiche", si rinvia alle istruzioni già diramate con
la C.M. 192 del 3 agosto 2000. Per questo le elezioni per il consiglio
di classe avranno luogo anche per quest'anno entro il 31 ottobre.
Entro quella data, infatti, il dirigente scolastico convoca per ciascuna
classe l'assemblea dei genitori e separatamente quella degli studenti.
La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo
e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso
scritto di almeno 8 giorni.
Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e
22.
Per il Consiglio di istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo,
giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione,
le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni
di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00
alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro
il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali.
Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute
nella C.M. 192/00, nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica
e integra la precedente normativa.
Il Consiglio di istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta
esecutiva.
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